Dopo diversi rinvii, dal 1° gennaio 2021 il tracciato previsto dalle specifiche tecniche versione 1.5 non sarà più utilizzabile per la predisposizione e invio delle fatture elettroniche.
Queste dovranno essere predisposte secondo le nuove previsioni (versione 1.6) che prevedono un elenco di tipologie di documenti ben più esteso di quello attuale con una vasta gamma di codici I.V.A. a seconda della natura dell’operazione.
Dal 1° gennaio 2021, quindi, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documento strutturati con il nuovo tracciato xml.
I nuovi codici da indicare nelle fatture elettroniche sono i seguenti:
- Per le autofatture emesse per effetto del Reverse Charge
Codice TD16 “reverse charge interno”
Codice TD17 per acquisti di servizi da soggetti UE ed extra UE;
Codice TD18 per acquisti di beni da fornitori UE
- Per fatture immediate o differite e per altri tipi di documento:
Codice TD01 Fatture immediate
Codice TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
Codice TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
Codice TD02 Acconto/Anticipo su fattura
Codice TD03 Acconto/Anticipo su parcella
Codice TD04 Nota di Credito
Codice TD05 Nota di Debito
Codice TD06 Parcella
Codice TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2
Codice TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46 co. 5 D.L. n. 331/1993
Codice TD21 Autofatture per splafonamento
Codice TD22 Estrazione beni da deposito I.V.A.
Codice TD23 Estrazione beni da deposito I.V.A. con versamento dell’I.V.A.
Codice TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36)
Codice TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa dell’I.V.A.
Anche per le ritenute d’acconto e/o ritenute di tipo previdenziale si dovranno inserire in fattura i seguenti codici:
RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta perone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale
Quanto ai codici di natura I.V.A. le nuove specifiche tecniche del tracciato xml, permetteranno di rappresentare in modo più preciso le varie fattispecie di operazioni esenti, non imponibili e soggette al reverse charge. Ad esempio mentre in precedenza si utilizzava il codice N6 per le operazioni soggette al reverse charge, dal 01/01/2021 si dovrà utilizzare il codice N6.4 per le cessioni di fabbricati o N6.3 per il subappalto nel settore edile.
Questi i nuovi codici natura
N1 operazione esclusa da I.V.A ex art. 15
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7 septies
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioniall’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazione di intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono allaformazione del plafond
N4 operazioni esenti da I.V.A.
N5 operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali direcupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4, e art. 41 comma 1, lett. b, D.L. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7 sexies lett. f, g, e art. 74 sexies.
N.B. quando non vengono espressamente richiamati D.Lgs. o D.L. particolari, il riferimento è sempre al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 istitutivo dell’I.V.A.
Importo del bollo facoltativo
Con il nuovo tracciato diverrà facoltativa la compilazione del campo “importo” riferito al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo” ma diverrà facoltativa l’indicazione del relativo importo.
A seguito di quanto sopra riportato, Vi consigliamo di prendere contatto con il Vostro sistemista per gli aggiornamenti del caso.
Lo studio rimane, comunque, a disposizione per ogni chiarimento.