Gentile Cliente,

dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013) con la quale  (ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per banche e intermediari finanziari ) i debitori vengono classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti due condizioni:

  • 1. La banca giudica improbabile che, senza fare ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia alla sua obbligazione;
  • 2. Il debitore è in arretrato da oltre 90 gg. nel pagamento di una obbligazione rilevante.

Per quanto inerente alla condizione n. 2., il debito scaduto viene considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  • 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse (soglia assoluta);
  • 1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Non basta, quindi, che lo sconfinamento sia di 100 euro oppure 500 euro per far scattare questi meccanismi; occorre che venga superata anche la soglia relativa dell’1% dell’esposizione e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 gg. consecutivi.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri che le banche e gli intermediari finanziari utilizzano per effettuare le segnalazioni alla Centrale Rischi (CR) ma le relazioni creditizie fra intermediari e clientela possono venire compromesse, come in tutte le situazioni di default.

Gli intermediari finanziari segnalano alla CR un cliente in sofferenza solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, ad onorare il proprio debito.

Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Attenzione agli sconfinamenti

Lo sconfinamento rappresenta un utilizzo di fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato. La possibilità di sconfinare è una facoltà che la banca concede a sua discrezione. Ovviamente nei limiti degli affidamenti concessi, non si può parlare di sconfinamenti.